TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEL CONDUCENTE
Le norme sulle ore di guida e l’impegno di lavoro dei conducenti mirano a migliorare la sicurezza stradale e a garantire buone condizioni di lavoro per tutti.
In Europa vige il regolamento CE n. 1258/2024 che stabilisce le norme relative alle ore massime di guida giornaliere e settimanali, nonché i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
Queste norme vengono applicate a tutti i conducenti di veicoli per il trasporto passeggeri.
Impiego giornaliero: 5 ore massime dal momento in cui il conducente lascia il deposito a quando vi rientra.
Periodo di guida giornaliero: 9 ore, per un massimo di 10 ore non più di due volte alla settimana.
Periodo di guida settimanale: 56 ore massimo.
Periodo di guida in due settimane consecutive: 90 ore massimo.
Dopo 4 ore e 30 minuti di guida continuativa > la pausa obbligatoria di 45 minuti può essere sostituita da due pause di almeno 15 minuti ciascuna, a patto che la somma dei tempi di pausa raggiunga i 45 minuti. (Esempi: 20+25, 16+29, 30+15, 21+24, 22+23 minuti);
Per i conducenti che effettuano servizi turistici nazionali ed internazionali di almeno 6 giorni consecutivi, è possibile posticipare l’inizio del riposo giornaliero fino alla 25esima ora dal termine del precedente riposo. Il tempo di guida giornaliero in tal caso non deve comunque, superare le 7 ore. Questa deroga, può essere utilizzata due volte per servizi turistici di almeno 8 giorni.
Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive o, in alternativa, due periodi di riposo da 3 + 9 ore;
Durante l´interruzione il conducente non può compiere nessuna incombenza lavorativa.
Riposo giornaliero ridotto: almeno 9 ore ma meno di 11 ore, si può effettuare massimo 3 volte tra due periodi di riposo settimanale.
Riposo settimanale: della durata di almeno 45 ore consecutive, dopo massimo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale.
Riposo settimanale ridotto: della durata di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Deroga 12 giorni: in caso di servizi occasionali di trasporto nazionale ed internazionale di passeggeri con lo stesso gruppo, è possibile rinviare il riposo settimanale dopo massimo 12 periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare.
In seguito alla deroga, l’autista usufruirà di due regolari periodi di riposo settimanale (tot. 90 ore) o di un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore per un totale di 69 ore consecutive. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.
Periodo di Guida: Per periodo di guida si intende il periodo che trascorre dal momento in cui il conducente inserisce la propria scheda tachigrafica nel cronotachigrafo e lascia il deposito, fino al rientro in deposito, momento in cui può togliere la scheda tachigrafica dal cronotachigrafo.
Multipresenza: (cioè quando ci sono due autisti a bordo del mezzo con scheda inserita, fatta eccezione per la prima ora in cui la presenza del secondo autista è facoltativa) i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. Il regolamento 2020/1054 aggiunge quanto segue:
Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.